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AGCOM - Modifiche al Regolamento sul diritto d'autore
AGCOM - Modifiche al Regolamento sul diritto d'autore

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AGCOM - Modifiche al Regolamento sul diritto d'autore

Con Delibera 490/18/CONS del 16 ottobre 2018, l’AGCOM ha approvato le modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Tra le principali modifiche, segnaliamo:

  • all’art. 2, comma 2, viene aggiunto un riferimento espresso agli artt. 101 e 102 del TFUE (in materia di concorrenza) e viene evidenziato che l’Autorità valuta il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori, conformemente al diritto antitrust dell’Unione europea e nazionale;
  • l’articolo 6, comma 1 viene modificato al fine di estendere il campo di intervento dell’Autorità alle violazioni della Legge sul diritto d’autore commesse non solo mediante la messa a disposizione di opere digitali su pagine internet in violazione dei diritti d’autore e connessi ma anche attraverso l’offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d’autore, e la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d’autore e connessi, qualora tali condotte siano commesse mediante reti di comunicazione elettronica;
  • all’articolo 6, comma 3, si precisa che il procedimento dinanzi all’Autorità non può essere promosso in caso di pendenza di un procedimento presso l’Autorità giudiziaria per gli stessi diritti relativi alle medesime opere;
  • viene modificato l’art.8 e introdotto l’art. 8bis al fine di prevedere che l’AGCOM possa imporre ai diversi soggetti potenzialmente coinvolti (non solo provider ma anche piattaforme di condivisione, cyberlocker, servizi di cloud e storage) di adottare le misure più idonee per evitare la reiterazione di violazioni già accertate e contrastare le iniziative volte ad eludere l’applicazione dei propri provvedimenti. La nozione di “reiterazione della violazione” viene interpretata alla luce della natura della violazione accertata (massiva o grave), del ruolo svolto dal prestatore di servizi coinvolto (hosting attivo, hosting passivo o mere conduit), della ubicazione dei server che ospitano il sito (nel territorio nazionale o al di fuori di esso) e del conseguente provvedimento dell’Autorità. Specifiche e ulteriori misure possono consistere anche nel c.d. notice and stay down e quindi nell’impedire il caricamento di contenuti già rimossi;
  • con l’introduzione dell’articolo 9-bis, si prevede la possibilità di adottare, in via d’urgenza e ove ne ricorrano i presupposti, provvedimenti cautelari entro tre giorni dalla ricezione della relativa istanza motivata. Quali presupposto per ricorrere al procedimento cautelare, è necessario provare adeguatamente il carattere manifesto della violazione dei diritti e l’esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per i titolari dei diritti. A mero titolo esemplificativo, per la clausola del fumus boni iuris, rilevano le forme di incoraggiamento, dirette e indirette, alla fruizione illecita di opere digitali, anche mediante la presenza di indicazioni tecniche per accedere alle opere illecitamente diffuse, la presentazione di messaggi che inducono a ritenere in modo ingannevole che l’utilizzazione delle opere digitali sia in quel caso legittima, il carattere lucrativo dell’offerta illegale delle opere. Con riferimento al periculum in mora, assume rilevanza la quantità delle opere digitali illecitamente diffuse on line, il pregiudizio per il valore dell’opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa, nonché il valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare o licenziatario. I destinatari dell’ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica dello stesso, ma questo non comporta la sospensione dell’esecuzione dell’ordine cautelare. In caso di proposizione del suddetto reclamo, l’Autorità decide in via definitiva nei successivi sette giorni.

 

Il Regolamento, così come modificato, entra in vigore a partire dal prossimo 2 novembre.

 

Scarica il Regolamento e gli ulteriori Allegati alla Delibera 490/18/CONS