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Commissione europea - Modifiche alla direttiva sul distacco dei lavoratori: pubblicazione in GUUE
Commissione europea - Modifiche alla direttiva sul distacco dei lavoratori: pubblicazione in GUUE

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Commissione europea - Modifiche alla direttiva sul distacco dei lavoratori: pubblicazione in GUUE

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva (UE) 2018/957, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi.

La nuova direttiva si pone l’obiettivo di adeguare le esistenti regole europee sul distacco transnazionale alle condizioni economico-sociali createsi nel mercato unico sempre più ampio, ponendosi in un rapporto di complementarietà con la direttiva (UE) 2014/67 (recepita in Italia con decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 136).

Tra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina si segnalano, in particolare, i seguenti profili:

  • condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati
    • secondo il nuovo testo dell’articolo 3 della direttiva, gli Stati membri saranno obbligati ad applicare ai lavoratori distaccati le stesse regole che si applicano ai lavoratori “locali”, indipendentemente dalla legge che regola il rapporto di lavoro. In particolare, tra i vari aspetti, si prevede che il riferimento alle “tariffe minime salariali” sia sostituito con quello alla “retribuzione”, per tale intendendosi tutti gli elementi costitutivi della stessa previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dai contratti collettivi o arbitrati. In riferimento a questi ultimi, si sottolinea che l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di applicazione generale diventa obbligatoria per tutti settori dell’economia (e non più solo per quello delle costruzioni);
    • viene ampliato l’elenco delle materie per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, includendo la disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di trasferte o viaggi. Si precisa, inoltre, che le indennità specifiche per il distacco devono essere considerate parte della retribuzione, sempre che non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il distacco (spese di viaggio, vitto e alloggio) e, in tal caso, dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro in conformità alle norme applicabili al rapporto di lavoro;
    • ciascuno Stato membro è obbligato a pubblicare sul sito web istituzionale (già previsto dall’articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2014/67) le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione;
  • durata del distacco
    la direttiva riduce da ventiquattro mesi a dodici mesi il periodo massimo di distacco. Dopo i dodici mesi (estendibili a diciotto con notifica motivata del prestatore di servizi), al lavoratore distaccato verranno applicate le condizioni di lavoro e di occupazione previste dallo Stato membro ospitante restando escluse, per espressa volontà del legislatore, le procedure, le formalità e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto, le clausole di non concorrenza e i regimi pensionistici integrativi di categoria. Al fine di evitare un uso distorto del distacco, nel caso in cui il lavoratore distaccato sia sostituito da un altro lavoratore, il periodo di dodici mesi (o diciotto mesi) dovrà essere calcolato sommando i periodi di ciascun lavoratore;
  • imprese di lavoro temporaneo o che effettuano cessione temporanea di lavoratori
    la direttiva riconduce ad un piano di parità con i lavoratori “locali” anche il trattamento dei lavoratori distaccati da imprese di lavoro temporaneo o imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori presso un utilizzatore stabilito in un altro Stato membro e ciò anche nel caso in cui tali lavoratori vengano ulteriormente distaccati in un altro Stato membro (in tale ultimo caso, il lavoratore è considerato distaccato in quello Stato membro dall’impresa di lavoro temporaneo o dall’impresa che effettua la cessione temporanea con cui sussiste un rapporto di lavoro).

Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2020 e applicheranno la disciplina ivi prevista a partire dalla stessa data. Fino a tale momento, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.


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