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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MISE sul credito d'imposta relativo alle spese di consulenza per la quotazione delle PMI
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MISE sul credito d'imposta relativo alle spese di consulenza per la quotazione delle PMI

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MISE sul credito d'imposta relativo alle spese di consulenza per la quotazione delle PMI

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2018 recante modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

Il decreto attua l’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di bilancio 2018”) e definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d’imposta alle PMI per i costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020.

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che risultano costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di concessione del credito d’imposta, e che presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018 e la ottengono con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020. Le PMI devono inoltre rispettare ulteriori requisiti: devono operare nei settori economici che rientrano nell’ambito applicativo del Regolamento UE n.651/2014 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli; non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea; devono essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; non devono trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento UE n.651/2014 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e finalizzate allo stesso, quali, ad esempio, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli  investitori  le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche, come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento  di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria. 

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi ai fini del credito di imposta deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attività sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

 

Scarica qui a lato il Decreto Ministeriale

(Photo credits: Enrico Giordano, Chiomenti)