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Newsalert - Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo Schema d.lgs. di recepimento Shareholder Rights Directive
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Newsalert - Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo Schema d.lgs. di recepimento Shareholder Rights Directive

Approvato in via preliminare nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2019 lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2017/828 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (Shareholder Rights Directive – SRD).

Il testo introduce numerose modifiche alla governance delle quotate, qui di seguito sintetizzate:

  • Parti correlate - l’articolo 1 dello schema di d.lgs. modifica l’articolo 2391-bis c.c. mediante l’introduzione di un nuovo comma (terzo comma) che affida alla Consob la definizione dei seguenti profili: (i) la definizione di parte correlata in linea con i principi contabili internazionali (la relazione illustrativa specifica che il richiamo ai principi contabili internazionali è da intendersi quale rinvio mobile alla versione pro tempore vigente); (ii) le soglie di rilevanza applicabili alle operazioni, tramite la definizione di indici quantitativi, tenuto conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata; (iii) le regole procedurali e di trasparenza, proporzionate alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni e al tipo di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, di tali regole; (iv) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2391 c.c., o gli azionisti coinvolti nell’operazione con parti correlate sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società in presenza delle quali gli azionisti coinvolti nell’operazione possono prendere parte alla votazione sulla stessa;
  • Identificazione degli azionisti – l’articolo 2 dello schema di d.lgs. modifica l’articolo 82 del TUF inserendo il nuovo comma 4-bis, con il quale si delega alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, il potere di adottare disposizioni di attuazione della SRD per quanto concerne la disciplina dell’identificazione degli azionisti, della trasmissione delle informazioni e dell’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti. La Consob dovrà inoltre stabilire le attività che i depositari centrali e gli intermediari sono tenuti a svolgere ai sensi della SRD, i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti e le relative modalità operative, compresi i termini per la conservazione e il trattamento dei dati acquisiti. Quanto alla delimitazione, l’obbligo di identificazione opera nei confronti degli azionisti titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto (nuovo articolo 83-duodecies del TUF). Gli emittenti e i depositari centrali saranno legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti provenienti da emittenti aventi sede legale in un altro Stato UE, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE;
  • Trasparenza sui costi dei servizi resi dagli intermediari - si introduce il nuovo articolo 83-novies.1 che disciplina i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi relativi ai servizi resi dagli intermediari e dai depositari centrali. Nella relazione illustrativa, si legge che il legislatore non ha ritenuto opportuno esercitare l’opzione rimessa agli Stati membri di vietare agli intermediari la richiesta di commissioni per i servizi forniti;
  • Remunerazione – è stata mantenuta la natura consultiva del voto sulla politica di remunerazione, ma la periodicità del voto – che il vigente articolo 123-ter del TUF prevede su base annua – è stata modificata ed estesa fino a tre anni; si prevede, inoltre, che la politica di remunerazione venga sottoposta al voto dei soci in occasione di modifiche alla stessa. In presenza di circostanze eccezionali – da intendersi unicamente come le situazioni in cui la deroga si rende necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato - le società potranno derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali può applicarsi la deroga. Un’ulteriore modifica all’articolo 123-ter del TUF riguarda la previsione del voto consultivo anche sulla seconda sezione della relazione relativa all’illustrazione dei compensi corrisposti. Le PMI sono esonerate da quest’ultimo obbligo: potranno pertanto sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti a una mera discussione assembleare senza votazione. La definizione del contenuto di entrambe le sezioni della relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è demandata alla regolamentazione secondaria della Consob, sentite Banca d’Italia e Ivass per i soggetti rispettivamente vigilati. Il revisore legale o la società di revisione sono chiamati a verificare l’avvenuta predisposizione della relazione sui compensi corrisposti;
  • Proxy advisor – tra le modifiche più significative che riguardano i consulenti in materia di voto, si segnalano: (i) la trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi, con particolare riferimento alla loro politica di engagement. Sulla base dell’approccio comply or explain, in mancanza di informazioni in merito all’adozione di una politica di impegno nei confronti delle società partecipate, questi soggetti dovranno spiegare le motivazioni circa la mancata adozione della stessa; (ii) l’obbligo per i consulenti in materia di voto di individuare e comunicare ai clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale e di pubblicare annualmente una relazione contenente informazioni sulle caratteristiche essenziali delle metodologie e delle fonti informative utilizzate nell’elaborazione di ricerche, consigli e raccomandazioni di voto, nonché su prassi di dialogo con gli emittenti e sull’eventuale adesione a codici di comportamento; (iii) l’assoggettamento dei proxy advisor ai poteri della Consob di richiedere informazioni per sé o per il pubblico ai sensi degli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lett. a), b) e c) del TUF;
  • Diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea – lo schema di d.lgs. stabilisce che la presentazione delle domande da parte degli azionisti possa avvenire fino a cinque giorni pima dell’assemblea (in tal caso, la società fornirà risposta al più tardi in assemblea) ovvero, qualora l’avviso di convocazione preveda che la società fornisca risposta prima dell’assemblea alle domande pervenute, fino al termine anticipato della record date. In questa ipotesi, le risposte dovranno essere fornite dall’emittente almeno due giorni prima dell'assemblea sul proprio sito internet e la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata dai soci anche successivamente alla data dell'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date.

Lo schema di d.lgs. contiene, infine, (i) una serie di modifiche alla Parte V del TUF relativa alle sanzioni; (ii) alcune modifiche al CAP; (iii) l’indicazione di un regime transitorio, il quale fissa l’entrata in vigore del provvedimento al 10 giugno 2019, fatti salvi i diversi termini di applicazione previsti da singole disposizioni.

 

Lo schema di d.lgs. - qui allegato - è in attesa di essere assegnato alle competenti commissioni di Camera e Senato per il rilascio dei relativi pareri.