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Newsletter Asia - 9/2014 IT
NEWSLETTER ASIA
Highlights
1. Cina - Riparte la corsa alle IPO
2. Cina - Riforma del diritto societario in Cina
3. Cina - Le opinioni della People’s Bank of China in merito alla nuova Free Trade Pilot Zone di Shanghai
4. Hong Kong – Entra in vigore la nuova Companies Ordinance
5. Singapore – Telemarketing: entra in vigore l’obbligo di verificare ilDo Not Call Registry
6. Singapore – Approvato l’Employment, Parental and Other Measures Bill 2013
7. Singapore – Budget 2014: le principali novità in materia fiscale
8. Eventi – China Overseas Investment Fair organizzato da ICE Pechino
9. Eventi – Seminario sugli investimenti cinesi all’estero organizzato dalla Beijing Lawyers Association
10. Eventi – Visita in Cina del Ministro Italiano per le Attività Produttive
11. Eventi – Seminario a Taipei sulle operazioni di M&A dei grandi marchi globali
In questo numero della Newsletter Asia segnaliamo le importanti riforme entrate in vigore in Cina e ad Hong Kong che modificano radicalmente il diritto societario locale. E’ suggeribile un’attenta lettura di dette riforme posto che le medesime introducono sia nuovi standards per la costituzione delle società nei suddetti territori che nuovi strumenti per la corretta amministrazione delle società già costituite.
Segnaliamo altresì alcune novità relative alla Free Trade Pilot Zone di Shanghai che sarà presto oggetto di significative riforme volte a favorirne la futura espansione ed il gradimento tra gli operatori locali come hub per gli investimenti transfrontalieri.
Tra gli altri argomenti trattati si segnalano la possibile prossima riapertura del mercato dei capitali cinesi alle quotazioni nelle borse di Shanghai e Shenzhen ed alcune novità di Singapore in tema di incentivi fiscali, data protection e modifica del diritto del lavoro.
Da ultimo si segnalano i numerosi convegni ai quali hanno contribuito come speakers i professionisti dello Studio.
1. Cina – Riparte la corsa alle IPO
Il 30 novembre 2013 la China Securities Regulatory Commission (l’equivalente cinese della CONSOB ) ha annunciato la riapertura del mercato dei capitali cinesi a nuove IPO, dopo che - nell’ottobre del 2012 - la stessa CSRC aveva annunciato un blocco temporaneo delle quotazioni nelle due borse principali cinesi (quella di Shanghai e quella di Shenzhen). Secondo quanto anticipato dall’autorità di vigilanza, oltre 50 delle 760 società che hanno presentato domanda negli ultimi anni dovrebbero ottenere il via libera preliminare alla quotazione nei primi mesi del 2014.
Contestualmente alla ripresa delle IPO è stata annunciata la prossima emanazione di nuove regole in materia di listing volte ad aprire ulteriormente il mercato e a semplificare il procedimento di quotazione. Tale riforma dovrebbe segnare un ulteriore passo verso la sostituzione dell’attuale sistema di approvazione delle matricole - che prevede una valutazione di merito da parte dell’autorità di vigilanza sui fondamentali finanziari e industriali delle società candidate all’IPO - con un sistema di mera registrazione, in cui il diritto di quotare le proprie azioni sui listini cinesi non deriverà dalle valutazioni di merito dell’autorità di vigilanza, ma dal rispetto dei requisiti formali previste dalle regole di listing. Tale riforma dovrebbe portare a un ridimensionamento del potere discrezionale attribuito all’autorità di vigilanza e a una notevole riduzione dei tempi necessari per completare il procedimento di quotazione per il quale sarà previsto un termine massimo di 3 mesi.
Un’altra novità molto importante introdotta dalla riforma riguarda la possibilità di effettuare secondary share sales nel contesto di un’IPO. Infatti, in base alla disciplina previgente, era possibile offrire al pubblico esclusivamente azioni di nuova emissione e le azioni in mano ai precedenti azionisti di riferimento erano assoggettate a un lock-up legale post IPO volto a garantire la continuità gestionale da parte del socio di controllo e stabilizzare il corso del titolo (il mercato borsistico cinese è caratterizzato da una marcata volatilità).
Invece le nuove regole consentiranno ai precedenti azionisti di collocare sul mercato le proprie azioni direttamente in sede di IPO, purché: (i) tali azioni siano state ininterrottamente detenute dallo stesso soggetto nei 36 mesi precedenti l’assemblea che ha approvato la delibera di quotazione; (ii) da tale cessione non derivi un cambio di controllo o un mutamento sostanziale della compagine sociale; e (iii) il consiglio di amministrazione abbia autorizzato la cessione delle azioni precedentemente emesse. Pertanto, gli investitori che stiano considerando un investimento in una società cinese e ipotizzando l’IPO della stessa come possibile forma di disinvestimento, dovrebbero considerare di richiedere alla target e agli azionisti di controllo di assumersi contrattualmente l’impegno a consentire il disinvestimento in sede di IPO (che non potrà essere diversamente realizzato senza la cooperazione del socio di controllo).
Allo stesso tempo va segnalato che le nuove regole prevedono l’estensione del periodo legale di lock-up gravante sul pacchetto di controllo qualora il corso del titolo scenda al di sotto del prezzo di collocamento nei mesi successivi all’IPO.
Inoltre si segnala che, in via del tutto sperimentale, sarà consentita per la prima volta l’emissione di azioni privilegiate che consentiranno all’emittente di raccogliere maggiori risorse senza diluire eccessivamente i precedenti azionisti di controllo.
Infine occorre ricordare come la possibilità di quotarsi sui mercati regolamentati cinesi (che non includono anche quelli gestiti dall’Hong Kong Stock Exchange) rimanga ancora preclusa alle imprese straniere. Nonostante ci si aspettino importanti novità anche su questo fronte - alla luce dell’obiettivo del governo cinese di far affermare Shanghai come centro finanziario globale entro il 2020 - al momento l’unica via percorribile per un’impresa straniera per accedere al mercato borsistico della Cina continentale passa attraverso la costituzione di una joint-venture con un soggetto cinese e la successiva quotazione di quest’ultima.
Allo stesso tempo, va segnalato che permangono ancora importanti limitazioni all’acquisto di azioni quotate sui listini cinesi da parte di soggetti stranieri. Tale forma di investimento è infatti consentita esclusivamente agli investitori istituzionali stranieri che abbiano preventivamente ottenuto la speciale qualifica di Qualified Financial Institutional Investor per la quale sono richiesti significativi requisiti di valore totale degli asset gestiti (non inferiore a 5 miliardi di USD) e di ammontare totale dell’investimento (che deve essere compreso tra un minimo di 50 milioni e un massimo di un miliardo di USD).
2. Cina - Riforma del diritto societario in Cina
In data 25 ottobre 2013 si è riunito il Consiglio di Stato Cinese, presieduto dal premier Li Keqiang, ed è stata discussa la proposta di riforma del diritto societario della Repubblica Popolare Cinese, preordinata, come dichiarato dallo stesso premier, alla semplificazione del sistema di costituzione delle società in Cina e finalizzata a “creare un mercato di concorrenza leale a supporto delle imprese più piccole, specialmente se coinvolte in attività innovative”.
A seguito di tale proposta, il 28 dicembre 2013, alla sesta seduta della Commissione Permanente del Dodicesimo National People’s Congress of the People Republic of China, sono stati adottati 12 emendamenti che hanno modificato altrettanti articoli della legge societaria cinese all’epoca in vigore. Tale riforma è entrata in vigore il 1 marzo 2014 ed ha come principale effetto la riforma delle norme concernenti il capitale sociale sia delle società a responsabilità limita, unipersonale e non, che delle società per azioni.
Come noto, la legge sul diritto societario cinese è applicata sia alle società con capitale locale che straniero, per cui gli emendamenti sono efficaci anche nei confronti delle foreign-invested companies, alle quali, tuttavia, sono applicate anche una serie di norme e disposizioni speciali che saranno plausibilmente oggetto di ulteriore riforma, al fine di allinearle con le nuove disposizioni. In quest’ottica, è stata adottata in data 19 febbraio 2014 la Decision of the State Council on Repealing and Revising Certain Administrative Regulations che ha abolito la precedente soglia massima del 20% del capitale sociale per i conferimenti in natura come, ad esempio, la proprietà intellettuale su marchi o brevetti.
In particolare, sono stati adottati i seguenti emendamenti:
1 - Abolizione del capitale sociale minimo: il requisito di capitale sociale minimo, previsto precedentemente per le società a responsabilità limitata (30.000,00 RMB), società a responsabilità limitata unipersonale (100.000,00 RMB) e società per azioni (5.000.000,00 RMB), è stato ora abolito;
2 - Ampi poteri allo statuto della società: i soci attraverso lo statuto sociale possono ora prevedere sia (i) l’ammontare del capitale minimo da sottoscrivere, sia (ii) la tempistica del relativo versamento. Tale libertà dei soci non sarà ovviamente illimitata e, infatti, le costituende società dovranno comunque dotarsi di un capitale sociale che, nel suo ammontare, risulti essere congruo ed idoneo per perseguire lo scopo sociale;
3 - Semplificazione amministrativa: è stato abolito (i) il conferimento inziale minimo in denaro da conferire alla data di costituzione della società, (ii) l’onere di richiedere il certificato di avvenuto versamento del capitale sociale alle competenti autorità di verifica, e (iii) la soggezione della business license al preventivo versamento del conferimento iniziale.
La riforma sopra descritta, come la stessa legge emendata, dispone principi generali e dovrà, quindi essere integrata con:
(i) i regolamenti esecutivi della State Administration for Industry and Commerce (“SAIC”) e delle rispettive autorità locali. Da tali regolamenti sarà possibile capire quanto in sede esecutiva sarà effettivamente riformato oltre ad i requisiti concernenti l’ammontare del capitale minimo richiesto per settore di attività;
(ii) norme e disposizioni per la modificazione e l’armonizzazione dei procedimenti relativi alle foreign-invested companies, in quanto le stesse, come sopra menzionato, sono tutt’ora soggette a leggi e regolamenti speciali.
In conclusione, nonostante il chiaro orientamento verso una semplificazione ed agevolazione del sistema di costituzione delle società, è ora necessario attendere le leggi, i regolamenti amministrativi ed i provvedimenti del Consiglio di Stato, che saranno promulgati ed emessi nei prossimi mesi, al fine di avere una corretta e completa visione sull’effettiva portata della riforma, oggetto della presente analisi.
3. Cina – Le opinioni della People’s Bank of China in merito alla nuova Free Trade Pilot Zone di Shanghai
A distanza di circa due mesi dall’inaugurazione della nuova Free Trade Pilot Zone (“FTPZ”) avvenuta il 29 settembre 2013, la People’s Bank of China (“PBOC”) ha rilasciato, in data 2 dicembre 2013, opinioni che dovrebbero anticipare significative riforme in merito alla nuova FTPZ.
Le opinioni della PBOC si concentrano sui seguenti temi: (i) i principi generali che dovranno ispirare le riforme relative alla nuova FTPZ, (ii) le innovazioni nel sistema bancario, (iii) la semplificazione del sistema finanziario e degli investimenti cross-borders, (iv) la promozione dell’uso transfrontaliero della valuta cinese, (v) la progressiva liberalizzazione dei tassi d’interesse, (vi) il rafforzamento del processo di riforma di gestione del cambio valutario; ed (vii) i sistemi di monitoraggio dei flussi finanziari. Di seguito si riporta una sintesi dei principali commenti della PBOC.
(i) I principi generali che governeranno la FTPZ saranno improntati verso una maggiore apertura del sistema finanziario per facilitare gli scambi e gli investimenti al fine di portare la FTPZ a competere con i sistemi finanziari internazionali più evoluti, attraverso un continuo processo di riforma e innovazione, ma anche di sperimentazione.
(ii) Sia i soggetti residenti nella FTPZ che non residenti potranno aprire conti correnti presso banche nella FTPZ che permetteranno di eseguire transazioni sia in valuta locale che in valuta estera e di effettuare liberamente (si presume senza gli usuali controlli) trasferimenti bancari tra conti correnti aperti nella FTPZ. Le opinioni della PBOC a tale riguardo sono molto generiche e pertanto per comprendere la portata pratica della riforma, sarà necessario attendere la pubblicazione degli specifici regolamenti attuativi.
(iii) I soggetti “qualificati” operanti nella FTPZ (sebbene nulla sia specificato in merito a tale definizione) potranno effettuare investimenti outbound; i ricavi prodotti da tali soggetti potranno essere trasferiti all’estero dopo aver ottenuto la “tax clearence”; le entità operanti nella FTPZ potranno effettuare finanziamenti alle loro controllanti straniere; gli istituti finanziari e le imprese operanti nella FTPZ potranno investire nel mercato dei titoli mobiliari e futures di Shanghai; le società estere controllanti le sussidiare presenti nella FTPZ potranno inoltre emettere obbligazioni in RMB nel mercato cinese; i soggetti operanti nella FTPZ (società a capitale straniero o cinese, istituti finanziari anche diversi dalle banche e altre organizzazioni economiche registrate nella FTPZ) potranno finanziarsi dall’estero sia in valuta straniera che in valuta locale e potranno effettuare operazioni di hedging; tutte le operazioni sopra menzionate dovranno essere effettuate ai sensi degli specifici regolamenti attuativi.
(iv) Gli istituti bancari di Shanghai potranno inoltre effettuare direttamente (probabilmente la PBOC intende dire senza essere soggetti ai controlli imposti dall’autorità/normativa valutaria cinese in merito ai documenti solitamente richiesti per le operazioni di cambio, quali contratti, fatture e certificati doganali) le operazioni di cambio relative a operazioni transfrontaliere a fronte di ricezione dei fondi o istruzioni di pagamento da società operanti nella FTPZ (fatta eccezione per le operazioni da parte di soggetti indicati in apposite liste di monitoraggio). Le istituzioni finanziarie e le imprese operanti nella FTPZ potranno ottenere prestiti in RMB dall’estero, tuttavia tali fondi non potranno essere reinvestiti in titoli mobiliari o strumenti derivati, né per effettuare entrusted loans. Le istituzioni bancarie di Shanghai potranno cooperare con istituzioni autorizzate ad effettuare servizi di pagamento, anche on-line, ed effettuare conversioni tra valuta estera e cinese in relazione ad operazioni di e-commerce. Le società operanti nella FTPZ potranno effettuare operazioni di cash-pooling in RMB con le società del medesimo gruppo localizzate in Cina o all’estero.
(v) Verrà stabilito un sistema di liberalizzazione dei tassi d’interesse sulle somme depositate sui conti correnti aperti nella FTPZ, sia in valuta estera che in valuta locale, ed implementato un sistema di controllo sugli stessi. Verrà creata una lista di istituzioni finanziarie qualificate operanti nella FTPZ che potranno rilasciare in via prioritaria certificati di deposito negoziabili.
(vi) All’interno della FTPZ verranno introdotti obblighi di monitoraggio dei flussi finanziari in ossequio a regolamenti che verranno emanati in materia di anti-riciclaggio, anti-terrorismo ed anti-evasione fiscale.
In conclusione, le opinioni della PBOC seguono il solco tracciato dal Programma Generale sulla FTPZ approvato dal Consiglio di Stato cinese nel settembre del 2013; tuttavia sarà necessario attendere l’emanazione dei regolamenti attuativi dei principi generali sopra indicati per comprendere l’effettiva portata delle riforme della nuova FTPZ.
4. Hong Kong – Entra in vigore la nuova Companies Ordinance
Come preannunciato nella nostra Newsletter del gennaio 2013, in data 3 marzo 2014 è entrata in vigore ad Hong Kong la nuova Companies Ordinance (Cap 622) (la “Nuova CO”).
La Nuova CO è il risultato di un lunghissimo esercizio consultivo iniziato nel 2006 e portato a termine dal Legislative Council di Hong Kong in data 12 luglio 2012. Di fatto, la precedente Companies Ordinance (Cap 32) è stata totalmente modificata dalla Nuova CO anche se la vecchia Companies Ordinance continuerà, per il momento, a restare in vigore per la parte relativa alle procedure concorsuali oltre che per la parte relativa ai requisiti di legge che deve avere il prospetto informativo nelle offerte pubbliche di acquisto di azioni ed obbligazioni.
La Nuova CO si è posta come obiettivo principale la predisposizione di strumenti moderni ed efficienti volti a garantire una buona governance ed un buon livello di flessibilità nella strutturazione delle società ad HK.
Tra le maggiori innovazioni apportate dalla Nuova CO segnaliamo le seguenti:
1 – Amministratori: (i) i precedenti doveri di esercitare una ragionevole cura, diligenza e competenza (previsti dalla sola common law) sono ora stati normatizzati nell’articolo 465 della Nuova CO: l’eventuale responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e della società verrà quindi da oggi valutata in base ad un duplice test oggettivo e soggettivo, e quindi anche valutando la specifica esperienza professionale e formazione dell’amministratore, (ii) le società non potranno più avere una persona giuridica quale amministratore unico: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Nuova CO tutte le società che oggi hanno una persona giuridica come amministratore unico dovranno nominare una persona fisica, (iii) il divieto di concedere prestiti a favore degli amministratori è ora esteso ad una più larga cerchia di persone e società connesse all’amministratore, (iv) l’obbligo degli amministratori di esplicitare un loro possibile interesse privato in una determinata operazione è stato esteso, e (v) l’operato dell’amministratore lesivo degli interessi della società potrà ora essere ratificato ex post dalla società solo tramite una risoluzione unanime dei soci;
2 – Abolizione del Memorandum: le società avranno ora un unico documento di incorporazione: gli Articles of Association;
3 – Capitale sociale: (i) le azioni della società non avranno più un valore nominale ed è stato eliminato ogni obbligo di dotarsi di un capitale autorizzato minimo, (ii) società facenti parte del medesimo gruppo potranno fondersi per incorporazione senza l’obbligo di attivare la precedente procedura autorizzativa davanti al tribunale locale, (iii) le eccezioni alle ipotesi di financial assistance sono state allargate e, qualora si realizzasse una ipotesi di financial assistance, il negozio conclusosi in violazione a detto obbligo non sarà comunque annullabile, e (iv) la nuova procedura di riduzione del capitale sociale non richiederà l’autorizzazione del tribunale locale;
4 – Assemblee: (i) è ora possibile dispensare la società dall’obbligo di convenire l’Annual General Meeting dei soci, (ii) vengono normatizzate le procedure per proporre ed adottare le resolutions in writing, e (iii) il termine minimo per convocare le assemblee ordinarie o straordinarie è ora fissato a 14 giorni (salvo il termine minimo di 21 giorni per l’Annual General Meeting);
5 – Altre modifiche di rilievo: (i) è stato abolito l’obbligo di avere un sigillo sociale e certi atti possono essere ora eseguiti con un deed, (ii) secondo i nuovi paramentri definiti nel Small and Medium-sized Entity Financial Reporting Standard, certe società private potranno essere asssoggettate al solo obbligo di una contabilità semplificata senza quindi dovere predisporre gli financial statements ad oggi obbligatori ma, per contro, (iii) le società che non avranno i requisiti per godere del suddetto regime di contabilità semplificata saranno soggette alla predisposizione di analisi prospettiche sullo sviluppo del business futuro da parte degli amministratori.
Le varie novità qui sopra brevemente tratteggiate richiederanno una maggiore partecipazione degli amministratori alle attività delle società e dei suoi processi decisionali, non solo al fine di meglio proteggere la propria posizione vis a vis la società ed i soci, ma anche per sfruttare al meglio le novità introdotte dalla Nuova CO per rendere più agevole ed efficiente l’amministrazione delle società ad Hong Kong.
5. Singapore – Telemarketing: entra in vigore l’obbligo di verificare il Do Not Call Registry.
Come anticipato nella nostra Newsletter n. 6 del Dicembre 2012, il Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”), recante la disciplina sull’uso e la gestione dei dati personali a Singapore, entra in vigore in fasi successive. Dopo l’entrata in vigore il 2 gennaio 2013 delle previsioni generali e quelle concernenti l’istituzione della Personal Data Protection Commission, il 2 gennaio 2014 sono entrate in vigore le previsioni sul Do Not Call Registry (“Registro”), mentre quelle sulla protezione dei dati personali entreranno in vigore il 2 luglio 2014.
Con riferimento al Registro, dal 2 gennaio 2014 chi intenda utilizzare dati personali per inviare messaggi di telemarketing, intesi come pubblicità o offerte di beni o servizi, ovvero di opportunità di investimento, a consumatori con numeri di telefono di Singapore, sia mediante telefonate, sia mediante fax, SMS, MMS o altri strumenti, e non ne ha ottenuto il preventivo consenso (chiaro ed inequivocabile), ha l’obbligo di verificare che il relativo numero di telefono non sia indicato nel Registro, avendo ciò valenza di diniego a ricevere tali messaggi –tutti o solo alcuni tipi tra essi.
Il Registro opera, infatti, come di seguito indicato:
- Imprese: chi non ha ottenuto il consenso (chiaro e inequivocabile) da parte di un consumatore a ricevere messaggi, ha l’onere di verificare che le relative utenze non siano iscritte nel Registro DNC. La verifica deve avvenire prima dell’invio del messaggio, e dunque entro sessanta giorni prima dell’invio per i primi sei mesi di operatività del Registro, ed entro trenta giorni successivamente;
- Consumatori: ciascuno è autorizzato a registrare gratuitamente i (propri) numeri di telefono di Singapore, su cui non si possono inviare messaggi di telemarketing.
Eccezioni sono previste per quelle imprese che hanno già un rapporto in essere con determinati consumatori: in questo caso, non vi è l’onere di verifica per l’invio di messaggi di testo (l’esenzione non riguarda i messaggi orali), ma il messaggio dovrà contenere la facoltà di opt-out per il consumatore.
Le disposizioni sull’onere di verifica del Registro non si applicano ai messaggi inviati per posta o per e-mail, pur essendo anche tale invio disciplinato dal PDPA.
6. Singapore – Approvato l’Employment, Parental and Other Measures Bill 2013: incremento delle tutele standard per i lavoratori dipendenti.
In data 12 Novembre 2013 il Parlamento di Singapore ha approvato l’Employment, Parental and Other Measures Bill 2013, recante, tra l’altro, alcune modifiche all’Employment Act (qui di seguito, “EA”) volte a migliorare le condizioni standard di impiego dei lavoratori dipendenti in generale, e ad estendere alcune tutele a favore di categorie che ne erano, in tutto o in parte, escluse.
Tra le principali modifiche dell’EA segnaliamo le seguenti:
(i) maggior protezione per professionisti, manager e dirigenti: i rapporti di lavoro con professionisti, manager e dirigenti con uno stipendio base mensile non superiore a 4.500 Dollari di Singapore sono soggetti a tutte le previsioni dell’EA, incluse le norme sul congedo per malattia e licenziamento. Non sono tuttavia ad essi applicabili le previsioni della Parte IV dell’EA, relative all’orario di lavoro, ai giorni di riposo ed altre condizioni di lavoro;
(ii) innalzamento della soglia salariale dei dipendenti non-operai protetti dall’EA: la soglia massima salariale per accedere alle tutele previste dalla Parte IV dell’EA da parte di dipendenti con mansioni diverse dagli operai, è innalzata da 2.000 a 2.500 Dollari di Singapore, in linea con l’incremento generale dei livelli salariali;
(iii) sanzioni: sono state inasprite le sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento del salario;
(iv) esubero di personale: nei casi di esubero di personale, il dipendente potrà accedere alle tutele previste dall’EA nel caso in cui il rapporto di lavoro in considerazione abbia una durata di almeno due anni (anziché di tre);
(v) ispettori del lavoro: aumento dei poteri di indagine degli Ispettori del Lavoro.
Tutte le modifiche dell’EA sopra indicate entreranno in vigore il 1° aprile 2014, ad eccezione di quelle concernenti l’esubero di personale (art. 45 dell’EA) che entreranno in vigore il 1° Aprile 2015, al fine di consentire ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova disciplina.
7. Singapore – Budget 2014: le principali novità in materia fiscale.
Il 21 Febbraio 2014 il Ministro delle Finanze della Repubblica di Singapore, Mr. Tharman Shanmugaratnam, ha presentato il Budget Statement per l’anno fiscale 2014 (“Budget 2014”). In generale, per l’anno 2014 il focus principale della politica fiscale è rappresentato dall’incoraggiamento allo sviluppo ed al perseguimento di una società più equa. Per quanto riguarda in particolare le imprese, le principali novità annunciate sono le seguenti:
(i) Productivity and Innovation Credit Scheme: Introdotto nel 2010 al fine di incoraggiare gli investimenti a sostegno della produttività e dell’innovazione e originariamente previsto fino al 2014, è prorogato per ulteriori tre anni, fino al 2017 (e dunque fino ai redditi dichiarati nel 2018);
(ii) diritti di proprietà intellettuale: Estensione per ulteriori 5 anni, fino al 2019 (e dunque fino ai redditi dichiarati nel 2020), dei benefici fiscali in relazione ai costi sostenuti per la registrazione di diritti di proprietà intellettuale;
(iii) PMI: Introduzione di un Productivity and Innovation Credit Scheme ad hoc per le PMI, a supporto degli investimenti effettuati per aumentare la produttività. I dettagli di questi incentivi saranno indicati entro la fine di Marzo 2014;
(iv) Withholding Tax: a partire dal 21 Febbraio 2014, esenzione della withholding tax in relazione a pagamenti di interessi e di royalties effettuati a favore di soggetti non residenti a Singapore, ivi incluse le branch locali di società straniere;
(v) contributi previdenziali (“CPF”): a partire dal Gennaio 2015, innalzamento della quota di contributi CPF a carico del datore di lavoro, sino al 17% dello stipendio del dipendente. Allo stesso tempo, sono previste riduzioni sui contributi dovuti per i dipendenti più anziani.
8. Eventi – “China Overseas Investment Fair”
Il 30 ottobre 2013 Sara Marchetta ha partecipato, in qualità di relatrice, a un seminario riguardante gli investimenti stranieri in Italia organizzato a Pechino dall’ICE nell’ambito della China Overseas Investment Fair (uno dei principali eventi di promozione degli investimenti cinesi all’estero). Il nostro contributo all’evento ha riguardato prevalentemente le modalità legali di investimento in Italia e le peculiarità del nostro sistema giuridico.
9. Eventi - “Beijing Lawyers Association”
Il 12 dicembre 2013 Sara Marchetta ha partecipato, in qualità di relatrice, a un evento formativo riservato ad avvocati abilitati in Cina organizzato dalla Beijing Lawyers Association e riguardante gli investimenti cinesi all’estero. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti di Cuatrecasas, Gonçalves Pereira e Gide Loyrette Nouel che hanno illustrato le modalità legali di investimento in Spagna e Francia.
10. Eventi – Visita in Cina del Ministro Italiano per le Attività Produttive
Il 13 gennaio 2014 Sara Marchetta ha partecipato, in qualità di relatrice, a un seminario organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Cina riguardante l’operatività nel sistema giuridico cinese. Il seminario è stato parte integrante di una serie di eventi organizzati a margine della visita del Ministro Italiano per le Attività Produttive in Cina a cui il nostro Studio ha partecipato attivamente.
11. Eventi – “M&A and Management Strategies on Global Brands Seminar”
In data 21 febbraio 2014 Marco Nicolini ha partecipato, in qualità di relatore, ad un seminario organizzato a Taipei da Taiwan Stock Exchange, National Taipei University of Technology, Institute for Information Industry, Globaltic Association, Formosa Law Offices e dal Preparatory Committee of Global Brands Management Association. Il seminario ha fornito ai partecipanti una panoramica delle tipiche operazioni di acquisizione di grandi marchi globali.