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Newsletter - Detassazione dei premi di risultato
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Newsletter - Detassazione dei premi di risultato

Con un recente interpello (risposta n. 456 del 31 ottobre 2019) l’Agenzia delle Entrate ha espresso il principio secondo il quale il valore del premio di produzione a cui applicare l’imposta sostitutiva agevolabile del 10% (art. 1, commi da 182 a 190, l. 208/2015) - nonché, parimenti, il valore convertibile in servizi welfare - è unicamente quello che matura dopo la firma del relativo accordo sindacale.

Di fatto, viene introdotto un nuovo ed aggiuntivo principio – del tutto assente nelle previsioni di legge e nelle circolari regolanti la materia – per cui, in caso di sottoscrizione dell’accordo sindacale in corso d’anno, il valore del premio detassabile viene assoggettato al criterio del pro rata temporis, escludendo dall’imposta sostitutiva le quote di premio riferibili e/o maturate nel periodo antecedente la predetta firma.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nel caso specifico è discutibile anche in ragione del fatto che solo recentemente la stessa si era pronunciata sugli stessi temi, con la risposta n. 205 del 25 giugno 2019, limitandosi a richiedere che i criteri di misurazione dell’incrementalità del premio di produzione, ai fini dell’applicazione dell’aliquota fiscale agevolata, fossero individuati nell’accordo sindacale con ragionevole anticipo rispetto al periodo in cui i medesimi avrebbero dovuto realizzarsi.

I professionisti del nostro studio sono a disposizione per valutare le implicazioni che potrebbero derivare dall’applicazione dello stringente requisito così enunciato dall’amministrazione fiscale.