Il 25 maggio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 78/2010 che contiene misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria ed alla competitività economica (il “Decreto Legge”). Il Decreto Legge, pubblicato in data 31 maggio 2010, contiene disposizioni che intervengono in diversi settori dell’economia e prevede una serie di interventi tramite cui attuare una manovra economica volta alla stabilizzazione finanziaria ed all’incentivazione della competitività economica con l’obiettivo di ricondurre, come previsto nel Trattatato di Maastricht, il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 al di sotto del 3%. Il Decreto Legge, già in vigore, perderà tuttavia efficacia se non convertito in legge entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione.
L’articolo 48 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali) del Decreto Legge ha apportato significative modifiche al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo del 1942 (la “Legge Fallimentare”) ed in particolare ha introdotto:
-un nuovo articolo 182 - quater della Legge Fallimentare, che estende il beneficio della prededucibilità ai crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche ed intermediari finanziari (A) in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologati (tale prededuzione è estesa ai finanziamenti soci, sino all’80% del loro ammontare) ovvero (B) in funzione della presentazione delle rispettive domande al giudice compentente, purchè il concordato o l’accordo siano successivamente omologati. La misura offre un importante nuovo strumento idoneo ad incentivare l’erogazione di nuova finanza nelle situazioni di crisi;
-tre nuovi commi nel testo dell’articolo 182 - bis della Legge Fallimentare, che consentono di anticipare sin dalla fase delle trattative di un accordo di ristrutturazione il periodo di “moratoria” dalle azioni esecutive e cautelari. La sospensione anticipata è disposta dal giudice, su istanza dell’imprenditore corredata della documentazione richiesta dalla nuova norma. La misura si presta quindi ad agevolare la conclusione degli accordi di ristrutturazione, alleviando l’imprenditore dall’aggressione dei creditori estranei alle negoziazioni per il periodo necessario a concludere la trattativa.
Il Decreto Legge prevede l’introduzione nella Legge Fallimentare del nuovo articolo 182-quater a norma del quale i crediti derivanti da finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, da banche ed intermediari finanziari abilitati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologati sono prededucibili a norma dell’articolo 111 della Legge Fallimentare. Il beneficio delle prededucibilità viene riconosciuto anche ai crediti derivanti dai finanziamenti concessi da banche ed intermediari abilitati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a condizione che tali finanziamenti siano previsti dal piano alla base del concordato preventivo o dall’accordo di ristrutturazione e che il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione siano successivamente omologati.
Conseguentemente, i crediti derivanti da tali finanziamenti, purché concessi nel rispetto dei requisiti sopra elencati, in caso di successivo fallimento del debitore sono prededucibili e devono essere soddisfatti in preferenza con le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare.
E’ previsto, inoltre, che il beneficio della prededucibilità, nella misura dell’80% del relativo importo, sia riconosciuto anche ai finanziamenti concessi dai soci in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato, espressamente derogando alle previsioni del codice civile in materia di postergazione dei crediti vantati dai soci di società a responsabilità limitata e dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento.
Da ultimo, la disposizione in questione prevede la prededucibilità dei crediti del professionista incaricato di predisporre la relazione che attesti la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali nell’ambito del concordato preventivo, ovvero la relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione e sull’idoneità di questi ad assicurare il regolare il pagamento dei creditori estranei all’accordo. La norma prevede inoltre l’esclusione dei crediti prededudicibili dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato e dal computo della percentuale dei crediti previsti dall’articolo 182-bis per la stipula dell’accordo di ristrutturazione.
Il beneficio della prededucibilità in caso di successivo fallimento del debitore, riconosciuto dalla norma in questione, rende molto più agevole e “sicura” la concessione di nuova finanza nell’ambito della procedura di concordato preventivo e nell’ambito degli accordi di ristrutturazione.
2. Nuove previsioni introdotte nell’articolo 182 bis
Il secondo comma dell'articolo 48 del Decreto Legge inserisce nell’articolo 182-bis tre nuovi commi.
Tali nuove disposizioni prevedono che il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive per i creditori aventi causa anteriore, già previsto per un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione, possa essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative volte alla definizione dell’accordo di ristrutturazione, prima della sua formalizzazione, depositando presso il tribunale:
(i)la documentazione di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 161 della Legge Fallimentare;
(ii)una proposta di accordo di ristrutturazione corredata da una dichiarazione dell’imprenditore ricorrente, avente valore di autocertificazione, che attesti che sulla proposta di accordo di ristrutturazione sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; e
(iii)una dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) della Legge Fallimentare circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
Secondo quanto previsto dalle nuove norme introdotte nell’articolo 182-bis, il tribunale, verificata la completezza della documentazione presentata, fissa l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione depositata dal ricorrente. Nel corso dell’udienza, verificato che sussistono i presupposti per perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti con il 60% dei creditori e per il regolare pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista che attesti l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. La nuova norma permette quindi di anticipare gli effetti inibitori ad un momento antecedente il perfezionamento dell’accordo e può essere particolarmente utile in una situazione nella quale vi sia una notevole tensione con controparti commerciali o, anche, finanziarie.